Art. 27 — Attribuzioni dei personale direttivo
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Il personale direttivo svolge attivita' normativa in applicazione di leggi e regolamenti; di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura la organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi cui e' preposto, anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e di ricerca; partecipa ad organi collegiali e a commissioni operanti in seno all'Azienda; compie ispezioni e controlli, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; e' preposto alla direzione dei vari rami dell'Amministrazione centrale e periferica e coadiuva nella dirigenza, provvede, nell'ambito delle varie competenze stabilite da leggi o regolamenti, agli atti vincolanti l'Azienda, ne cura gli interessi e, nei casi stabiliti dalla legge, la rappresenta, rilascia certificazioni; espleta attribuzioni particolari che di volta in volta venissero attribuite da particolari disposizioni.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
