Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 27 — Attribuzioni dei personale direttivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il personale direttivo svolge attivita' normativa in applicazione di leggi e regolamenti; di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura la organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi cui e' preposto, anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e di ricerca; partecipa ad organi collegiali e a commissioni operanti in seno all'Azienda; compie ispezioni e controlli, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; e' preposto alla direzione dei vari rami dell'Amministrazione centrale e periferica e coadiuva nella dirigenza, provvede, nell'ambito delle varie competenze stabilite da leggi o regolamenti, agli atti vincolanti l'Azienda, ne cura gli interessi e, nei casi stabiliti dalla legge, la rappresenta, rilascia certificazioni; espleta attribuzioni particolari che di volta in volta venissero attribuite da particolari disposizioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art27 · fonte del testo