Art. 32 — Attribuzioni del personale esecutivo dell'esercizio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1969 al 16 dicembre 2010. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale esecutivo dell'esercizio e' addetto all'espletamento delle varie mansioni interessanti l'esercizio, secondo gli appositi regolamenti emanati per la specialita' cui e' adibito; nonche' di quelle in aiuto al personale dirigente per la collaborazione nelle attribuzioni di quest'ultimo. I gestori di 1ª classe, i gestori e gli ausiliari nonche' il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art32 · fonte del testo