Art. 32 — Attribuzioni del personale esecutivo dell'esercizio
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Il personale esecutivo dell'esercizio e' addetto all'espletamento delle varie mansioni interessanti l'esercizio, secondo gli appositi regolamenti emanati per la specialita' cui e' adibito; nonche' di quelle in aiuto al personale dirigente per la collaborazione nelle attribuzioni di quest'ultimo. ((I gestori di 1ª classe, i gestori e gli ausiliari nonche' il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello.))
Testo in vigore dal 22 novembre 1969 al 16 dicembre 2010
