Art. 36 — Responsabilità verso i terzi
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale direttivo e degli uffici, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni cagioni ad altri un danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti di terzi, commessa per dolo o colpa grave, e' personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti puo' essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Azienda, qualora sussista anche la responsabilita' di quest'ultima. In ogni caso, la responsabilita' del dipendente non potra' mai eccedere quella che da norme speciali e' posta a carico dell'Azienda. Qualora l'Azienda abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente l'Azienda medesima, puo' rivalersi verso quest'ultimo. L'avvenuto risarcimento, comunque, estingue l'azione che il terzo avesse iniziato nei confronti del dipendente. I dipendenti addetti alla conduzione di veicoli circolanti su strada sono responsabili dei danni causati per colpa grave e l'Azienda puo' nei loro riguardi esercitare la rivalsa, di cui al comma precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art36 · fonte del testo