Art. 36 — Responsabilità verso i terzi
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Il personale direttivo e degli uffici, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni cagioni ad altri un danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti di terzi, commessa per dolo o colpa grave, e' personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti puo' essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Azienda, qualora sussista anche la responsabilita' di quest'ultima. In ogni caso, la responsabilita' del dipendente non potra' mai eccedere quella che da norme speciali e' posta a carico dell'Azienda. Qualora l'Azienda abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente l'Azienda medesima, puo' rivalersi verso quest'ultimo. L'avvenuto risarcimento, comunque, estingue l'azione che il terzo avesse iniziato nei confronti del dipendente. I dipendenti addetti alla conduzione di veicoli circolanti su strada sono responsabili dei danni causati per colpa grave e l'Azienda puo' nei loro riguardi esercitare la rivalsa, di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
