Art. 42 — Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La responsabilita' personale verso i terzi e' esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalle leggi, quando il dipendente sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona, ovvero da minaccia di danno grave alla persona e agli averi, propri o dei familiari, sempre che il dipendente abbia riferito ai superiori circa la violenza o la minaccia, subita, prima di essere convenuto in giudizio, per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 38 e 39. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'Azienda puo' sempre valutare se sussista la responsabilita' disciplinare, civile o contabile del dipendente verso l'Azienda stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art42 · fonte del testo