Art. 38 — Diffida
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'omissione di atti o di operazioni che i dipendenti di cui ai precedente art. 36 siano tenuti a compiere per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi ne ha interesse mediante diffida notificata ai dipendenti stessi ed all'Azienda a mezzo di ufficiale giudiziario. Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida e' inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art38 · fonte del testo