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L'omissione di atti o di operazioni che i dipendenti di cui ai precedente art. 36 siano tenuti a compiere per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi ne ha interesse mediante diffida notificata ai dipendenti stessi ed all'Azienda a mezzo di ufficiale giudiziario. Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida e' inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art38 · fonte del testo