Art. 40 — Comunicazione della diffida
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il dipendente convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 36 e quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 38 e 39, ha il dovere di informare senza indugio, per via gerarchica, il capo del servizio dal quale dipende. La difesa del dipendente convenuto in giudizio puo' essere assunta dall'Avvocatura dello Stato nei casi e con le norme previsti dall'art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art40 · fonte del testo