Art. 48 — Cambio di qualifica per destinazione ad altre funzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il personale, nell'interesse dell'Azienda, puo' essere definitivamente destinato ad altre funzioni anche di gruppo e di servizio diversi da quelli di appartenenza, nel limite dei posti di pianta disponibili. Il provvedimento comporta, il mutamento di ruolo e di qualifica; questa, pero', deve essere corrispondente a quella di provenienza e, qualora il mutamento comporti il passaggio dai ruoli del personale dell'esercizio a quelli del personale degli uffici, esso e' subordinato al superamento di un esame di idoneita'. Il provvedimento e' adottato:
tolto: a) dai direttori centrali competenti per servizio, quando non si faccia luogo a trasferimento di servizio;
tolto: b) dal direttore generale, negli altri casi. L'assegnazione del posto nel nuovo ruolo e' stabilita dalle stesse autorita', su proposta, rispettivamente, delle commissioni locali o delle commissioni centrali di avanzamento. Il personale che deve essere destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio e' sottoposto a visita sanitaria, per accertare la sua idoneita' fisica, secondo le norme previste dall'art. 3 penultimo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art48 · fonte del testo