Art. 47 — Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita. Per comprovate esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorche' proprie di altra qualifica. Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo. Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non puo' influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato. La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art47 · fonte del testo