Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 49 — Personale fisicamente inidoneo

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Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilita' per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempre che non abbia raggiunto i limiti di eta' stabiliti nella tabella annessa (allegato n. 15), viene destinato, previa sua domanda, qualora, non sia utilizzabile a mansioni limitate della qualifica rivestita, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, a funzioni anche limitate, di diversa qualifica, per le quali sia ritenuto idoneo. Il personale divenuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, sempreche' non, utilizzabile a mansioni limitate della qualifica stessa, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, viene destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per la quale risulti idoneo, purche' esistano posti disponibili e non abbia raggiunto i limiti di eta' di cui al precedente comma. L'agente inidoneo per cause comuni, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni di altra qualifica, viene collocato in disponibilita' per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui e' utilizzabile. I provvedimenti di destinazione a funzioni di diversa qualifica sono adottati dal direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica; questa puo' essere anche inferiore.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art49 · fonte del testo