Art. 53 — Obbligo di seguire la via gerarchica
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le istanze ed i reclami devono essere presentati a mezzo del superiore immediato. La mancata osservanza di questa procedura autorizza l'Azienda a non prendere in considerazione le istanze ed i reclami predetti. Il superiore immediato ha l'obbligo di far pervenire al loro indirizzo, per il tramite gerarchico, le istanze ed i reclami che gli siano presentati, allegando un rapporto contenente le notizie necessarie per deliberare in merito. I dipendenti dell'Azienda possono, tuttavia, presentare direttamente all'autorita' cui sono indirizzati, le istanze ed i reclami, allorquando, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione con l'osservanza della via gerarchica, non sia loro pervenuta risposta. Sempre per il tramite gerarchico, si possono far pervenire, in sede superiore, pieghi suggellati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art53 · fonte del testo