Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 64 — Trattamento di quiescenza e previdenza

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Il personale, sia in prova che stabile, viene iscritto, salvo quanto e' disposto da speciali disposizioni per gli agenti provenienti da altre amministrazioni, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, a norma del testo unico 22 aprile 1909, n. 299 e successive modificazioni. Lo stesso personale e', altresi', iscritto all'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art64 · fonte del testo