Art. 66 — Sospensione del giudizio di qualificazione
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Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' grave. La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di quello disciplinare. Definiti i procedimenti suddetti, il giudizio di qualificazione deve essere espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione anche per gli anni successivi a quello in cui ne e' iniziata la sospensione.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967
