Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 66 — Sospensione del giudizio di qualificazione

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((Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' grave. La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente)). La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di quello disciplinare. Definiti i procedimenti suddetti, il giudizio di qualificazione deve essere espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione anche per gli anni successivi a quello in cui ne e' iniziata la sospensione.

Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 1 ottobre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967. 4 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente tolto: che sia sottoposto a procedimento tolto: penale o disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' graveaggiunto: . La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art66 · fonte del testo