Art. 66 — Sospensione del giudizio di qualificazione
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((Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' grave. La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente)). La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di quello disciplinare. Definiti i procedimenti suddetti, il giudizio di qualificazione deve essere espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione anche per gli anni successivi a quello in cui ne e' iniziata la sospensione.
Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 1 ottobre 1978
