Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 69 — Compilazione e conservazione dei rapporti informativi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

Per tutto il personale, ad eccezione dei direttori centrali e dei direttori compartimentali, vengono compilati rapporti informativi che sono conformi agli annessi modelli (allegati numeri 7, 8, 9). La compilazione della prima parte dei rapporti informativi conformi ai modelli A e B - allegati numeri 7 e 8 - e' eseguita direttamente dall'interessato. I rapporti sono inseriti, in ordine cronologico, nei fascicoli personali. La qualificazione definitiva e' annotata sullo stato matricolare.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art69 · fonte del testo