Art. 69 — Compilazione e conservazione dei rapporti informativi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
Per tutto il personale, ad eccezione dei direttori centrali e dei direttori compartimentali, vengono compilati rapporti informativi che sono conformi agli annessi modelli (allegati numeri 7, 8, 9). La compilazione della prima parte dei rapporti informativi conformi ai modelli A e B - allegati numeri 7 e 8 - e' eseguita direttamente dall'interessato. I rapporti sono inseriti, in ordine cronologico, nei fascicoli personali. La qualificazione definitiva e' annotata sullo stato matricolare.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967
