Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 69 — Compilazione e conservazione dei rapporti informativi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1967 al 1 ottobre 1978. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio di amministrazione determina i criteri e le modalita' per la compilazione e la conservazione dei rapporti informativi e delle note di qualificazione e ne stabilisce i modelli.

Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 1 ottobre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967. 66 parole tolte, 26 parole aggiunte.

tolto: Per tutto il personale, ad eccezione dei direttori centrali e dei direttori compartimentali, vengono compilati rapporti informativi che sono conformi agli annessi modelli (allegati numeri 7, 8, 9). La compilazione della prima parteaggiunto: Il Consiglio di amministrazione determina i criteri e le modalita' per la compilazione e la conservazione dei rapporti informativi tolto: conformi ai modelli A e B - allegati numeri 7 e 8 - e' eseguita direttamente dall'interessato. I rapporti sono inseriti, in ordine cronologico, nei fascicoli personali. La qualificazione definitiva e' annotata sullo stato matricolare aggiunto: e delle note di qualificazione e ne stabilisce i modelli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art69 · fonte del testo