Art. 7 — Assunzioni eccezionali
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In casi eccezionali possono, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere approvate, su proposta del Ministro per i trasporti, accompagnata dal parere motivato del Consiglio di amministrazione, assunzioni di nuovo personale anche con le qualifiche di ispettore principale ed ispettore capo, quando si richiedono peculiari requisiti indispensabili per speciali lavori o uffici. Le assunzioni medesime devono effettuarsi previo pubblico concorso, prescindendo dai limiti di eta', che verranno stabiliti di volta in volta.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
