Art. 6 — Modalità dell'assunzione
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso nelle qualifiche iniziali indicate nella annessa tabella (allegato n. 4), salve le eccezioni previste da leggi speciali, dai comma seguenti e dal successivo art. 7. In forza di convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e quello della difesa, possono avvenire assunzioni di ex militari tecnici specializzati, arruolati dall'autorita' militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi e a regolamenti vigenti. Possono, altresi', essere assunti ex allievi di scuole professionali o di apprendistato - organizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - che abbiano superato i corsi in esse previsti, purche' vi siano stati ammessi previo pubblica concorso. Le assunzioni di cui al secondo e terzo comma non possono, comunque, superare il 50 per cento dei posti annualmente disponibili nelle varie qualifiche di assunzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art6 · fonte del testo