Art. 16 — Assunzione degli idonei
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La nomina all'impiego e' limitata ai vincitori del concorso fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Gli idonei che nella graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti. Tuttavia, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facolta' di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si rendano disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite del dieci per cento di quelli messi a concorso per il personale direttivo, del venti per cento per il personale degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e del quaranta per cento per il rimanente personale dell'esercizio. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art16 · fonte del testo