Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 74 — Esami di idoneità e di abilitazione Esperimento pratico nelle funzioni superiori

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Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche in ordine alle quali la promozione e' subordinata al conseguimento di speciali abilitazioni o all'esito favorevole di esami di idoneita' e, nel caso, al compimento di un periodo di esperimento pratico nelle mansioni superiori. Il giudizio sull'esito dell'esperimento e' espresso dalle stesse autorita' alle quali compete di deliberare sulla promozione. I dipendenti che compiano con esito negativo l'esperimento pratico o non abbiano conseguito, entro il prescritto periodo, le abilitazioni eventualmente richieste, sono nuovamente adibiti alle mansioni assolte in precedenza e perdono ogni diritto derivante dalle graduatorie di merito di concorso. Per i dipendenti che compiano con esito positivo l'esperimento pratico, la promozione decorre dalla data d'inizio dell'esperimento. Il Consiglio di amministrazione ha la facolta' di esentare dall'esperimento o di abbreviarne la durata e di promuovere con riserva di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria, quei dipendenti che abbiano gia' svolto proficuamente, per almeno sei mesi, le mansioni della qualifica superiore per la quale l'esperimento e' indetto. Le norme relative alle abilitazioni ed agli esami di idoneita' contemplate nel primo comma del presente articolo, sono emanate dal direttore generale e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art74 · fonte del testo