titolo V — Avanzamenti del personale.
- Art. 72 — (Sistemi di avanzamento)
- Art. 73 — Criteri d'avanzamento per merito comparativo
- Art. 74 — Esami di idoneità e di abilitazione Esperimento pratico nelle funzioni superiori
- Art. 75 — Anzianità minima di qualifica per essere ammessi agli scrutini
- Art. 76 — Autorità competenti per le promozioni per merito comparativo
- Art. 77 — Procedimento per le promozioni
- Art. 78 — Commissioni di avanzamento e formazione delle graduatorie
- Art. 79 — Precedenza nelle promozioni per concorso e per merito comparativo
- Art. 80 — Conferimento di funzioni superiori
- Art. 81 — (Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento) Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocre nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre. Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o l'esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio "ora per allora" e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in sovrannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile. Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro. La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale
- Art. 82 — Promozioni mediante concorsi per esami
- Art. 83 — Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso) I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti, suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore generale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si da' corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti, prorogata di un anno o di tre anni, se la qualificazione attribuita risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si da' corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettate in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo. La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale
- Art. 84 — Passaggi di carriera
- Art. 85 — Trattamento economico conseguente a promozione