Art. 76 — Autorità competenti per le promozioni per merito comparativo
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le promozioni per merito comparativo sono deliberate:
tolto: a) alle qualifiche del personale direttivo ed a quelle di segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore ed equiparate, nonche' alle qualifiche di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti dal Ministro;
tolto: b) alle rimanenti qualifiche del personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio, dal direttore generale;
tolto: c) alle rimanenti qualifiche del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, dai direttori centrali e dai direttori compartimentali, secondo le rispettive competenze stabilite dal direttore generale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art76 · fonte del testo