Art. 82 — Promozioni mediante concorsi per esami
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 415 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I concorsi per esami sono indetti, di regola, ogni anno. Quando si tratti di una qualifica alla quale si possa pervenire anche mediante altra forma di promozione, oppure che possa essere conseguita anche mediante concorsi di assunzione, il Ministro stabilisce la percentuale dei posti disponibili da riservare alle promozioni mediante concorsi per esami, percentuale che nella seconda ipotesi, non puo', comunque, essere inferiore a un quarto. Per i concorsi per esami per le qualifiche di cui alla tabella annessa (allegato n. 13) si formano graduatorie di promovibilita' da esaurirsi a mano a mano che si verifichino disponibilita' di posti. Per le qualifiche che nella predetta tabella (allegato n. 13) risultano contrassegnate da asterisco, il dipendente che ha superato l'esame puo' chiedere il rinvio della nomina al verificarsi della vacanza del posto nella localita' sede dell'impianto di appartenenza. Tale rinvio, pero', non puo' superare un anno, trascorso il quale il dipendente medesimo decade - a tutti gli effetti - dal diritto alla nomina ed e' tenuto a ripetere il concorso. L'azienda puo', altresi', dichiarare perente le graduatorie non prima di sei mesi dalle rispettive approvazioni, quando, per l'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, non riesca a coprire tutti i posti in atto vacanti. Di tale dichiarazione deve essere dato preavviso due mesi prima per consentire ai dipendenti di rinunciare al rinvio della nomina. In tale ipotesi, la nomina medesima non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia. I programmi degli esami sono stabiliti dal direttore generale, salvo quelli per le promozioni alle qualifiche del personale direttivo che sono stabiliti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Sono applicabili ai predetti concorsi per esami le norme dell'art. 14, fatta eccezione per il diario delle prove scritte del quale e' dato avviso non meno di 15 giorni prima, dell'inizio di esse sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato. La graduatoria finale dei vincitori e' approvata, secondo la rispettiva competenza, dalle autorita' indicate alle lettere a), b) e c) dell'art. 76 e deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Le autorita' di cui alla lettera c) sono, altresi', competenti a dichiarare la perenzione delle graduatorie di concorso e a dare il preventivo preavviso di cui al settimo comma mediante ordine interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato. Il termine di 60 giorni, previsto nel medesimo comma per dichiarare la rinuncia del rinvio della nomina, decorre dalla data del Bollettino ufficiale sul quale e' pubblicato il preavviso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art82 · fonte del testo