Art. 99 — Collocamento fuori ruolo
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Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi della Azienda e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Azienda stessa. Il dipendente collocato fuori ruolo non occupa posto nei ruolo organico della qualifica cui appartiene. Al collocamento fuori ruolo si provvede con le stesse modalita' stabilite per i comandi. Nell'organico cui appartengono i dipendenti fuori ruolo saranno lasciati scoperti, nella qualifica iniziale, tanti posti quanti sono i dipendenti nell'identica posizione. Con regolamento saranno determinati i casi nei quali i dipendenti possono essere collocati fuori ruolo. Alla spesa per il personale collocato fuori ruolo si provvede a norma dell'ultimo comma del precedente art. 98. Il dipendente collocato fuori ruolo e' scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento di carriera. Ove promosso, il dipendente rientra in organico, andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussiste disponibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione puo' disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
