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La commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7 procede agli adempimenti di cui al precedente articolo 5 e forma le graduatorie degli aspiranti articolate secondo i paesi di destinazione e le materie di insegnamento. Per la formazione di dette graduatorie la commissione si avvale di esperti in particolari discipline.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
