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Le graduatorie sono pubblicate all'albo della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare per il periodo di 15 giorni. Alla scadenza del predetto termine, le rappresentanze e gli uffici suddetti trasmettono al Ministero degli affari esteri le graduatorie, i verbali dei lavori delle commissioni e le eventuali opposizioni pervenute, con le relative deduzioni.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art31 · fonte su Normattiva