Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta in aggiunta al trattamento di quiescenza una indennita' speciale, annua lorda, non riversibile, di lire 50.000. Tale indennita' compete fino al compimento degli anni 65. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trova nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 20 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trova nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 20, l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', in alcun caso, superare tale somma.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art22 · fonte su Normattiva