Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo' a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. ((Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione)). Il capo della polizia ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo vigente dal 27 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art24 · fonte su Normattiva