Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1961 al 27 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo' a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il militare che non ha raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza. Il capo della polizia ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 27 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art24 · fonte su Normattiva