Puo' essere reintegrato nel grado:

  • 1)a domanda, il militare che e' incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1), 4) e 5), dell'articolo 40, quando le cause stesse sono venute a mancare;
  • 2)a domanda, o d'ufficio il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 40, quando cessa di appartenere ad altra forza armata o Corpo di polizia;
  • 3)a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'articolo 40, quando ha conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che ha conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la rimozione dal grado e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita, del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non e' prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
  • 4)a domanda, previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare che e' incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7), dell'articolo 40, quando e' intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune, e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a), n. 7), anche a norma della legge penale militare. Le reintegrazioni nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art42 · fonte su Normattiva