Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

  • 1)perdita della cittadinanza;
  • 2)assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
  • 3)assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o Corpi di polizia;
  • 4)interdizione giudiziale o inabilitazione;
  • 5)irreperibilita', accertata;
  • 6)rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento contrario alle finalita' del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
  • 7)condanna:
  • a)nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
  • b)per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale. Il grado si perde altresi' per decisione del Ministro sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare prosciolto dal giudice penale e' stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato e' stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare prosciolto e' stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 22 del Codice penale comune e nel caso che il militare, condannato, e' stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministro e' presa quando il militare ne viene dimesso.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 532/1987

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Così…

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 40 Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art40 · fonte su Normattiva