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L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno classifica non inferiore a "buono con tre", non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizione di rigore o altra piu' grave e non si trovano sottoposte ad esperimento. La promozione e' conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55.
Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 8 agosto 1965
