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E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che e' sottoposto a procedimento disciplinare o penale, sospeso dal servizio ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.
Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 29 dicembre 1978
