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La proposta di avanzamento per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, sui rapporto del comandante del Corpo, nonche' del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialita'. Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112, espresso ad unanimita' di voti. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita' di grado nonche' dalla frequenza del corso allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti. La promozione e' conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 7 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art105 · fonte del testo