Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 114
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1ª classe, vincolati a ferma o rafferma.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
