((Salvo quanto disposto dall'articolo 81 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneita' previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite: dal direttore della divisione, forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente; da quattro membri scelti tra le seguenti categorie: funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza; ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello. Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli SO, 93 e 98 la Commissione giudicatrice puo' essere integrata da esperti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore)).

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 22 parole tolte, 77 parole aggiunte.

Salvo quanto disposto tolto: dall'art. 84 aggiunto: dall'articolo 81 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneita' previsti dalla presente legge sono tolto: nominate aggiunto: nominati di volta in voltatolto: , con decreto del Ministro tolto: a aggiunto: e sono costituite: aggiunto: dal direttore della divisione, forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'internoaggiunto: , in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente; da quattro membri scelti tolto: fra aggiunto: tra le seguenti categorie: funzionari dell'Amministrazione civile dell'internotolto: , aggiunto: o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a tolto: consigliere di 1ª classe; funzionari aggiunto: direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza tolto: con qualifica non inferiore a commissario:aggiunto: ; ufficiali del Corpo delle guardie di pubblicaaggiunto: , sicurezza di grado non inferiore a tolto: maggiore aggiunto: tenente colonnello. Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli SO, 93 e 98 la Commissione giudicatrice puo' essere integrata da esperti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario tolto: Dell'Amministrazione civile o di aggiunto: dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di tolto: 1ª aggiunto: prima classe o commissarioaggiunto: , od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art113 · fonte del testo