I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto. I sottuficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquantacinque sono collocati in congedo assoluto.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art116 · fonte del testo