Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile ai servizio militare.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art53 · fonte del testo