Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 121
Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le norme della presente legge.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
