Art. 122
I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo possono, entro si mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente art. 56.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
