Art. 13
Il sottufficiale in servizio permanente e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo. Il sottufficiale in servizio permanente non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
