La sospensione dall'impiego puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una, all'altra posizione. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego e' disposta con decreto Ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art20 · fonte del testo