Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 61
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 20;
- b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 39, lettera c);
- c)la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47;
- d)la perdita del grado per rimozione, di cui all'art. 58, comma primo, n. 6.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
