Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 20;
  • b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 39, lettera c);
  • c)la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47;
  • d)la perdita del grado per rimozione, di cui all'art. 58, comma primo, n. 6.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art61 · fonte del testo