La sospensione dell'impiego puo' essere disposta:

  • a)per motivi precauzionali;
  • b)per motivi disciplinari;
  • c)a seguito di condanna penale. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art20 · fonte del testo