Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 54
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio. Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
