La perdita del grado e' disposta con decreto Ministeriale. La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'art. 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente. Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado e' iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art59 · fonte del testo