Art. 62
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'art. 61, e' effettuato mediante inchiesta formale. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
