Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 64
L'autorita' che ha disposto l'inchesta formale qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate dall'art. 61, dispone il deferimento alla Commissione di disciplina.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
